TITOLO I
Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede
1 - E' costituita la Federazione delle Aziende U.L.SS. ed Ospedaliere e dei Comuni denominata "Federsanità/Anci - Federazione Veneto".
2 - "Federsanità/Anci - Federazione Veneto" è un'associazione volontaria di Aziende U.L.S.S. ed Ospedaliere e di rappresentanza degli Enti Locali nel settore sanitario e sociale, che si ispira alla tradizione di autonomia delle comunità locali venete e ne riconferma i valori operando per il più stretto legame fra gli Enti Locali e le articolazione aziendali del sistema sanitario regionale e nazionale, nell'ottica della complementarietà fra i servizi sanitari ospedalieri, territoriali e di assistenza sociale. Della Federazione fanno parte anche tutti i soggetti previsti dal comma 1, art. 3, quando costituiti nell'ambito del settore sanitario e socio-assistenziale.
3 - La Federazione è autonoma sul piano politico ed organizzativo, nell'ambito degli indirizzi generali espressi dall'"ANCI Veneto" e dalla "Federsanità/Anci Nazionale", alle quali è federata. L'associazione è apolitica e apartitica, non ha fini di lucro.
4 - "Federsanità/Anci - Federazione Veneto" ha sede legale in Rubano (PD), Via Rossi n. 35.
Art. 2 - Finalità
1 - Scopo di "Federsanità/Anci - Federazione Veneto" è quello di assicurare un collegamento tra le Aziende U.L.SS. ed Ospedaliere ed il sistema delle autonomie locali, per la più alta integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali, tutelando globalmente le funzioni e le attività delle Aziende associate degli Enti Locali, nel rispetto delle esigenze di salute delle comunità locali e della normativa regionale in materia.
2 - La Federazione ha il compito di individuare le linee di indirizzo e di autocoordinamento delle attività degli enti associati; di promuovere iniziative di studio sui temi della tutela e del governo della salute pubblica e di attivare organismi di assistenza tecnico-giuridica per gli associati.
3 - La Federazione persegue il coordinamento dei propri associati per affermare il ruolo istituzionale, al servizio della salute dei cittadini, nell'ambito della società veneta; costituendo per questo i rapporti necessari e permanenti con gli organi istituzionali e di rappresentanza della Regione, delle altre associazioni e delle autonomie locali, oltre ad avere rapporti con organizzazioni sociali, della cooperazione e del volontariato, culturali, sindacali, economiche, professionali, politiche, con la sola finalità di concorrere al migliore sviluppo della qualità ed efficacia del sistema socio-sanitario nazionale, regionale e locale.
4 - "Federsanità/Anci - Federazione Veneto" partecipa ai processi istituzionali in atto per il rafforzamento unitario del sistema delle autonomie venete.
Art. 3 - Associati
1 - Potranno essere associati della Federazione le Aziende U.L.SS. e le Aziende Ospedaliere. I Comuni sono soci in quanto associati all'ANCI e in quanto rappresentati nelle Conferenze dei Sindaci. Potranno essere altresì associati quei soggetti che, sulla base della evoluzione degli strumenti, a livello regionale, sono o verranno previsti (Consorzi, Istituzioni, Aziende Speciali ex Legge 142/1990, ecc.) per garantire i servizi ai cittadini in materia socio-assistenziale.
2 - Il mantenimento della condizione di associato è garantito dalla formale delibera di adesione alla Federazione da parte degli associati, oltre che dalla regolarità nel versamento all'ANCI dei contributi stabiliti dagli organi della Federazione nelle forme previste.
3 - L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso deciso con delibera dell'organo competente e comunicato alla Federazione con lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ogni anno. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4 - L'associato che non versi i contributi associativi, dopo un anno solare, decade. La decadenza è dichiarata dal Comitato Direttivo Regionale della Federazione. Decadendo l'associato, decadono dalla carica eventualmente coperta negli organi della Federazione i suoi rappresentanti.
Art. 4 - Organi
1 - Sono organi di "Federsanità/Anci - Federazione Veneto":
a) l'Assemblea Regionale;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2 - Gli organi della Federazione durano in carica il tempo corrispondente alla durata ordinaria del mandato dei Comuni e del mandato nominale dei Direttori Generali. Allorché siano indette elezioni generali amministrative, entro i tre mesi successivi è indetta l'Assemblea Regionale congressuale.
3 - Se nel corso del mandato un componente del Direttivo, cessa dalle sue funzioni, decade dalla carica statutaria ricoperta. Il Comitato Direttivo provvede alla sua sostituzione entro 30 (trenta) giorni.
4 - Se cessa dalle funzioni il Presidente, le sue funzioni vengono assunte provvisoriamente dal Vice Presidente, più anziano di età, fino alla seduta dell'Assemblea Regionale, convocata entro i successivi 30 (trenta) giorni, per la nomina del nuovo Presidente.
Art. 5 - L'Assemblea Regionale
1 - L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti di tutte le Aziende U.L.SS. ed Ospedaliere associate, dai rappresentanti dei soggetti previsti dall'art. 3, comma 1, ed è convocata obbligatoriamente entro tre mesi dalle avvenute consultazioni elettorali amministrative generali, per eleggere il Presidente ed i componenti del Comitato Direttivo di "Federsanità/Anci - Federazione Veneto". L'Assemblea Regionale congressuale è l'organo che ha il compito ed il potere di deliberare modifiche dello Statuto della Federazione anche sulla base delle proposte del Comitato Direttivo. L'Assemblea Regionale è normalmente convocata dal Presidente mediante ordine del giorno inviato alle strutture ed enti associati, con posta ordinaria, telegramma, telefax o posta elettronica, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il predetto termine è anticipato a 10 (dieci) giorni. L'Assemblea Regionale può essere convocata in ogni altro momento ritenuto necessario, su richiesta del Comitato Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti.
2 - L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente della Federazione o da uno dei due Vice Presidenti dallo stesso delegato. L'Assemblea per i lavori congressuali, nomina l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, due Vice Presidenti, due Segretari. Deve essere eletta apposita Commissione di tre membri per la verifica dei poteri degli associati presenti. Al termine viene redatto un verbale, dal quale risultano le deliberazioni assunte, sottoscritto dal Presidente e da un Segretario.
3 - L'Assemblea Regionale congressuale elegge il Presidente della Federazione ed i membri del Comitato Direttivo in rappresentanza delle Aziende U.L.SS. ed Ospedaliere e dei Comuni, su indicazione delle due componenti Aziende Sanitarie e Direttivo ANCI Veneto ed altri, con votazioni separate.
4 - L'Assemblea Regionale all'interno dei rappresentanti legali delle Aziende Sanitarie associate, elegge - compatibilmente con lo Statuto ANCI Veneto - tre rappresentanti delle Aziende da nominare nel Direttivo Regionale dell'ANCI, come membri di diritto.
5 - L'Assemblea Regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammesso il massimo di una delega.
Art. 6 - Il Comitato Direttivo
1 - Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente della Federazione e da altri 14 (quattordici) membri individuati tra i rappresentanti delle Aziende Sanitarie e dei Comuni, eletti dall'Assemblea Regionale al proprio interno nella proporzione di cui all'art. 5, comma 3.
2 - Il Comitato Direttivo esercita le sue funzioni di organo di indirizzo per le politiche generali della Federazione alle quali il Presidente e il Direttivo stesso debbono uniformare i loro comportamenti. Il Comitato Direttivo esercita tutte le funzioni di organo di gestione politica e amministrativa della Federazione, escluse quelle proprie del Presidente.
3 - Su proposta del Presidente, il Comitato Direttivo elegge 2 (due) Vice Presidenti, della componente che non ha espresso il Presidente, che lo possano sostituire assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza. L'elezione avviene a maggioranza degli aventi diritto al voto.
4 - Il Comitato Direttivo, in particolare:
a) predispone ed attua i programmi di attività stabiliti sulla base delle indicazioni generali individuate in sede di Assemblea Regionale;
b) provvede alla formulazione del bilancio annuale di previsione e del rendiconto predisposti dal Segretario;
c) determina l'istituzione di eventuali commissioni di lavoro individuandone i componenti all'interno dello stesso Direttivo o all'interno degli organi o della organizzazione delle Aziende Sanitarie e Comuni associati. Il Comitato Direttivo può stabilire la nomina in tali commissioni, come membri aggregati, di esperti e consulenti in materie specifiche;
d) può richiedere il comando di personale dagli enti associati, così come predisporre assunzioni dirette, per garantire il funzionamento della Federazione;
e) stabilisce indirizzi programmatici per l'attività di aggiornamento e formazione del personale dei Comuni e delle Aziende Sanitarie associate, tramite seminari di studio, convegni, pubblicazioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria.
5 - Il Comitato Direttivo si riunisce una volta al mese. E' convocato dal Presidente della Federazione in forma scritta, da inviarsi con posta ordinaria, telegramma, telefax o posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista.
6 - Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide purchè sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei membri che lo compongono. In seconda convocazione è valida la riunione da tenersi entro 24 (ventiquattro) ore, qualunque sia il numero dei presenti.
7 - Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Segretario della Federazione.
Art. 7 - Presidente
1 - E' eletto dall'Assemblea Regionale congressuale e rappresenta legalmente la Federazione oltre ad esercitare i compiti di rappresentanza esterna.
2 - Per assicurare il collegamento di "Federsanità/Anci - Federazione Veneto" con I'ANCI Regionale, è membro del Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza dell'ANCI Regionale, compatibilmente con lo Statuto vigente dell'ANCI Veneto.
3 - Convoca l'Assemblea Regionale, convoca e presiede il Comitato Direttivo.
4 - In caso di assenza o impedimento è sostituito nelle funzioni dal Vice Presidente più anziano.
5 - Il Presidente, i due Vice Presidenti e il Segretario fanno parte dell'Ufficio di Presidenza.
6 - Al Presidente è attribuita un'indennità di carica nella misura stabilita annualmente dal Comitato Direttivo.
Art. 8 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Comitato Direttivo. Si compone di tre Revisori effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletto al proprio interno.
2 - Il Collegio verifica ogni 6 (sei) mesi la contabilità e i risultati del conto di tesoreria di "Federsanità/Anci - Federazione Veneto". Esamina il conto consuntivo predisponendo apposita relazione annuale all'attenzione del Comitato Direttivo così come predispone, negli stessi termini, un'informativa sulla situazione finanziaria della Federazione.
3 - I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati permanenti alle sedute del Comitato Direttivo.
Art. 9 - Il Segretario
1 - Il Segretario è nominato dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente.
2 - Il Segretario coadiuva il Presidente nella gestione della Federazione, curando l'attuazione delle decisioni adottate dagli organi a sovrintendere il regolare funzionamento della Federazione dal punto di vista organizzativo. E' anche responsabile del personale dipendente assegnato, o comandato dagli enti associati, che opera all'interno della Federazione.
3 - Il Segretario è responsabile della tenuta della contabilità e del contro di tesoreria della Federazione, disponendo altresì delle spese per la gestione ordinaria nei limiti previsti dal bilancio, provvedendo alla relativa liquidazione e pagamento.
4 - Il Segretario inoltre:
a) partecipa alle sedute del Comitato Direttivo con voto consultivo. Redige il verbale delle sedute degli Organi della Federazione;
b) cura i rapporti con gli associati, garantendo l'informazione sulle attività della Federazione nazionale e regionale, per le necessarie correlazioni;
c) assicura la presenza di "Federsanità/Anci - Federazione Veneto" a manifestazioni pubbliche e la rappresentanza alle varie iniziative oltre che a congressi, seminari e convegni finalizzati alla conoscenza ed all'approfondimento dei temi della salute e dell'assistenza sociale;
d) partecipa agli incontri con i Segretari delle altre Federazioni regionali, mantiene i collegamenti con il Direttore della sede nazionale.
5 - Se il Segretario, per qualsiasi motivo, cessa dalle funzioni, in attesa della proposta del Presidente per la nuova nomina, le mansioni provvisoriamente sono attribuite al più giovane dei componenti del Comitato Direttivo.
Art. 10 - Consulenze e gruppi di lavoro
1 - Possono essere costituiti gruppi di lavoro composti oltre che dai rappresentanti delle Aziende Sanitarie e dei Comuni, anche da tecnici portatori di specifiche esperienze interni alle Aziende ed ai Comuni, per contribuire agli approfondimenti ed alla costruzione delle iniziative che si intendono attivare da parte degli organi della Federazione.
2 - I gruppi di lavoro sono coordinati da membri del Comitato Direttivo.
3 - Possono essere attivate consulenze specifiche con professionisti o esperti riconosciuti nelle materie oggetto della consulenza su precise indicazioni e direttive deliberate dal Comitato Direttivo. Per questi consulenti è previsto un compenso da parte del Direttivo, in misura collegata all'impegno richiesto.
Art. 11 - Finanziamenti e contributi
1 - Le risorse finanziarie per l'attività di "Federsanità/Anci - Federazione Veneto" sono iscritte nel bilancio annuale e sono costituite:
a) dalle quote versate dalle Aziende U.L.SS., Aziende Ospedaliere ed altri associati, come previsto dall'art. 3, comma 1, al netto della quota da trasferirsi a livello nazionale per la relativa attività;
b) da una quota dei contributi che i Comuni versano all'ANCI relativa all'impegno per le attività socio-assistenziali;
c) da contributi volontari o straordinari;
d) dai proventi delle iniziative di formazione professionale, convegnistica o seminariale e dalle attività comprese nelle finalità di cui al comma 3, art. 2 del presente Statuto;
e) dagli eventuali proventi di iniziative editoriali nel settore della informazione e della formazione per amministratori dei Comuni, dirigenti e tecnici del settore sanitario e sociale dei Comuni e delle Aziende Sanitarie.
Con I'ANCI Veneto viene concordata la percentuale delle quote associative da destinare a copertura dei servizi che la stessa rende a "Federsanità/Anci - Federazione Veneto".
2 - Ogni ente associato è impegnato ad agevolare la partecipazione dei propri rappresentanti alle attività negli organi della Federazione o dei dipendenti componenti di commissioni o gruppi di lavoro, provvedendo al rimborso delle spese che dagli stessi saranno sostenute. Analogamente faranno carico a ogni ente associato i rimborsi delle spese sostenute dai propri rappresentanti nominati negli organi istituzionali della "Federsanità/Anci Nazionale" e "Federazione Veneto" in conseguenza al rispettivo mandato.
3 - La Federazione può accettare contributi di soggetti privati purchè finalizzati esclusivamente alla promozione ed organizzazione di manifestazioni, convegni, congressi, seminari di studio o di pubblicazioni. Tali contributi per la Federazione non comportano la costituzione di nessun rapporto, salvo quelli strettamente collegati alle attività sopra elencate. E compito del Comitato Direttivo quello di valutare l'opportunità della loro accettazione in rapporto alle finalità sanitarie di "Federsanità/Anci - Federazione Veneto".
4 - I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto. In nessun caso quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, nè in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per atto tra vivi, nè per successione a causa di morte, tanto a titolo particolare che universale. La quota di partecipazione non è rivalutabile. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.
Art. 12 - Esercizio Finanziario
1 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale è approvato dal Comitato Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo. Con le stesse modalità viene approvato il conto consuntivo.
Art. 13 - Rapporti federativi
1 - "Federsanità/Anci - Federazione Veneto" è federata a "Federsanità/Anci - Federazione delle Aziende U.L.SS. ed Ospedaliere e dei Comuni" rappresentati nelle Conferenze dei Sindaci, così come è federata all'"ANCI Veneto Associazione Regionale dei Comuni del Veneto".
2 - La Federazione rappresenta gli associati e persegue le finalità di cui all'Art. 2 del presente Statuto, nell'ambito regionale, in stretto rapporto con le indicazioni di "Federsanità/Anci nazionale" ed in collegamento con I'ANCI regionale e nazionale.
Art. 14 - Autonomia statutaria
1 - "Federsanità/Anci - Federazione Veneto" gode di autonomia statutaria all'interno dei principi e finalità stabiliti dal presente Statuto. La Federazione condivide gli indirizzi generali dell'"ANCI Veneto".
Art. 15 - Durata - Scioglimento
1 - La durata dell'associazione è illimitata.
2 - In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'associazione, essa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.